Gestione delle rivendite al dettaglio di prodotti fitosanitari per utilizzatori professionali e non professionali
Indicazioni per la vendita
Una rivendita di PF deve rispettare precisi requisiti che vengono poi controllati in vigilanza dall’Autorità competente. Tali requisiti si possono suddividere nei seguenti 3 ambiti principali, che verranno affrontati in dettaglio singolarmente:
A) La struttura
B) La gestione del deposito e vendita
C) Conformità dei formulati
A) La struttura
La struttura deve rispondere a caratteristiche ben precise e definite dalla Circolare 15/93 e dall’allegato VI del PAN. Tali caratteristiche sono oggetto di prima verifica durante l’iter autorizzativo della struttura costituendo quindi i prerequisiti per l’esercizio di stoccaggio e vendita dei PF. I successivi controlli da parte delle autorità competenti mirano a verificare il mantenimento di questi requisiti strutturali che, se non fossero più presenti, sarebbero da ripristinare nel più breve tempo possibile: in caso contrario verrebbero meno i prerequisiti che sostengono l’autorizzazione. Come stabilito dal comma 2-bis dell’art. 22 del DPR 290/01 la validità dell’autorizzazione è subordinata al rispetto degli obblighi previsti dallo stesso Decreto e, in caso di inottemperanza, l’Autorità competente adotta anche gli opportuni provvedimenti cautelari.
Nella tabella a seguire, nella prima colonna “requisiti” viene riportato tutto ciò che è previsto dalla normativa vigente, che viene poi citata nella seconda colonna “…previsti da...”. Nella terza colonna “assenza del requisito punita con…”, oltre alla possibile revoca dell’autorizzazione per assenza di prerequisiti, vengono riportate le sanzioni per la mancata ottemperanza ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Tabella 1
B) La gestione del deposito
Il titolare della rivendita o chi per esso, persona che ha richiesto alla Provincia l’autorizzazione per l’attività di stoccaggio e vendita presso una specifica struttura, nomina un responsabile della gestione del deposito e vendita di PF, il quale firma una dichiarazione di responsabilità a riguardo (art.21 DPR 290/01). Il responsabile deve essere in possesso di regolare abilitazione alla vendita (patentino) di prodotti fitosanitari in corso di validità e si può avvalere di ulteriore personale (preposti alla vendita anch’essi in possesso di patentino) per le operazioni di movimentazione e vendita dei prodotti.
Tabella 2
C) Conformità dei formulati
Il preposto alla vendita dev’essere a conoscenza dei prodotti che vende: è quindi di fondamentale importanza che sia a conoscenza dello stato amministrativo dei formulati e che sappia gestire eventuali revoche di PF.
Tabelle 3
Di seguito il riassunto schematico per la corretta gestione dei PFnP.
| REQUISITI | PFnPe | PFnPO |
| acquirente | Senza patentino | Senza patentino |
| Informazioni date all’acquirente | A voce e con cartello previsto dall’art. 4 del DM 33/18 | cartello previsto dall’art. 4 del DM 33/18 |
| venditore | In possesso del patentino | Senza patentino |
| struttura | Solo struttura autorizzata Allegato VI del PAN – Circ. 15/93 | Non necessita di autorizzazioni - nessun requisito strutturale particolare |
Si ricorda che è sempre necessario effettuare un periodico controllo delle etichette che si hanno sugli scaffali al fine di evitare di avere in giacenza prodotti revocati (e venderli...), nonché avvisare gli acquirenti se il prodotto è in procinto di andare in revoca con il periodo massimo per il suo utilizzo e smaltimento.
Si ricorda poi che la consegna delle schede di sicurezza aggiornate è obbligatoria solo per i prodotti pericolosi. È comunque facoltà dell’acquirente, ai sensi dell’art. 31 comma 3 del Reg. CE 1907/2006, richiederla anche qualora il prodotto non rientrasse in tale classificazione.
Normativa
- MIPAAF: Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali oggi MASAF: Ministero per l’agricoltura e la sovranità alimentare e delle foreste
- PF: prodotti fitosanitari
- PFnP: prodotti fitosanitari per gli utilizzatori non professionali
- PFnPe: prodotti fitosanitari per gli utilizzatori non professionali per piante edibili
- PFnPO: prodotti fitosanitari per gli utilizzatori non professionali per piante ornamentali
- SIAN: Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
- Labor: Laboratorio analisi alimenti e sicurezza dei prodotti dell’Agenzia Provinciale per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia Autonoma di Bolzano
- PAN: Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari SDS: Scheda di sicurezza
- Circ. 15/93: Circolare del Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n.15 – caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito e alla vendita di Prodotti fitosanitari
- D.Lgs. 150/2012: Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.150 – attuazione della direttiva 2009/128/CE, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
- PAN: Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 – Piano di Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei Prodotti fitosanitari
- D.Lgs. 69/2014: Decreto Legislativo 17 aprile 2014, n.69 – disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento 1107/2009
- DPR 290/01: Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290 – procedimenti di autorizzazione per l’immissione in commercio e la vendita di prodotti fitosanitari
- DM 33/18: Decreto del Ministero della Salute n. 33 del 22 gennaio 2018 – regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali
- D.Lgs. 152/06: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 – norme in materia ambientale
- Reg. (CE) 1907/2006: Regolamento (CE) 1907/2006 - stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- D.Lgs. 133/2009: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006
- Reg. (UE) 2020/878: Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 – modifica dell’allegato II del Regolamento REACH 1907/2006
- Reg. (UE) 528/2012: Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 – messa a disposizione sul mercato e uso di biocidi
- D.Lgs. 179/21: Decreto Legislativo 179 del 2 novembre 2021, n.179 – disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n.528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi DPR 392/98: Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.392 – norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione e alla produzione e all’immissione in commercio di presidi medicochirurgici
Ultimo aggiornamento: 04/02/2026