Deposito e vendita al dettaglio di prodotti fitosanitari
Indicazioni per la corretta compilazione della documentazione di richiesta per "autorizzazione al deposito/deposito e vendita di prodotti fitosanitari", ai sensi degli art.21-22 del DPR 290/01.
Al fine di ottenere l’autorizzazione sanitaria di cui sopra è necessario presentare tutta la seguente documentazione compilata:
1. Richiesta dell’autorizzazione
La persona titolare di un’impresa commerciale o la società che intende ottenere l’autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari presenta la domanda all’Ufficio Prevenzione e Sanità Pubblica della Provincia. Tale ufficio risulta essere l’Autorità designata a livello provinciale per l’emissione di tali autorizzazioni (sia per PFnPe che per prodotti per utilizzatori professionali).
La domanda conterrà:
- estremi del richiedente (nome e cognome del titolare dell’impresa richiedente e sede dell’impresa);
- sede dei locali adibiti al deposito e vendita dei prodotti fitosanitari;
- dichiarazione di responsabilità di chi gestisce il deposito/rivendita (vedasi punto 2);
- abilitazioni alla vendita di tutti i preposti (vedasi punto 3);
- planimetria dei locali (almeno scala 1:500) (vedasi punto 4)
- 2 marche da bollo da 16 euro.
2. Dichiarazione di responsabilità
Il richiedente prepone a ciascun deposito o locale di vendita un institore o un procuratore o una persona maggiorenne, per la gestione di esso, salva la facoltà del titolare dell’impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione di un locale. In ogni caso tali soggetti devono essere in possesso de certificato di abilitazione alla vendita (art.21 comma 2 del DPR 290/01).
Un esempio del modulo della dichiarazione è allegato alla presente informativa.
3. Abilitazioni dei preposti
All’intera documentazione vanno allegate le abilitazioni alla vendita del responsabile del deposito e di tutti i dipendenti dell’impresa che saranno preposti alla vendita dei prodotti. (art.21 comma 2 del DPR 290/01 e art.8 del DLgs 150/12).
4. Planimetria dei locali (almeno in scala 1:500).
Viene richiesto che in planimetria risultino evidenti:
- La pendenza o la soglia di contenimento dei locali adibiti allo stoccaggio dei prodotti;
- La dislocazione del bagno e dello spogliatoio del personale preposto alla vendita dei prodotti;
- Dove sono custoditi gli armadietti con tutti i DPI;
- Vasca lavaocchi e doccia di emergenza;
- Cassetta del pronto soccorso;
- Estintore
Tale planimetria verrà utilizzata in sede di ispezione per il rilascio del parere per verificare i locali. L’organo di controllo ne vidimerà e firmerà 3 copie:
- una accompagnerà la pratica dell’Ufficio Prevenzione e Sanità Pubblica della Provincia,
- una rimarrà all’interessato,
- una verrà allegata alla copia per l’Azienda Sanitaria.
In caso di sola trasmissione telematica, la stessa verrà firmata digitalmente dal tecnico funzionario responsabile della pratica.
La planimetria deve essere accompagnata da una relazione tecnica esplicativa.
ITER DELLA PRATICA.
- Compilazione della richiesta di autorizzazione attraverso portale https://www.impresainungiorno.gov.it/ , selezionare SUAP della Provincia di Bolzano.
- La richiesta con gli allegati (dichiarazione del responsabile del deposito, planimetria, abilitazioni alla vendita, marche da bollo) arriva all’Ufficio Prevenzione, Promozione della Salute e Sanità Pubblica della Provincia (Ufficio 23.5), responsabile dell’emanazione del Decreto Autorizzativo.
- La pratica viene girata, sottoforma di richiesta di parere, al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN).
- Il SIAN ha 30 giorni per effettuare il sopralluogo di verifica dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione presso il richiedente e rilasciare il parere all’Ufficio 23.5 della Provincia. Rilasciato il parere, verrà fatturata al richiedente la prestazione del/dei Tecnici della Prevenzione intervenuti nel sopralluogo.
- L’Ufficio Prevenzione e Sanità Pubblica valuta in base al parere ottenuto dall’Azienda Sanitaria se ci sono i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione ed eventualmente rilascia il documento richiesto.
Normativa
- MIPAAF: Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali oggi MASAF: Ministero per l’agricoltura e la sovranità alimentare e delle foreste
- PF: prodotti fitosanitari
- PFnP: prodotti fitosanitari per gli utilizzatori non professionali
- PFnPe: prodotti fitosanitari per gli utilizzatori non professionali per piante edibili
- PFnPO: prodotti fitosanitari per gli utilizzatori non professionali per piante ornamentali
- SIAN: Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
- Labor: Laboratorio analisi alimenti e sicurezza dei prodotti dell’Agenzia Provinciale per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia Autonoma di Bolzano
- PAN: Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari SDS: Scheda di sicurezza
- Circ. 15/93: Circolare del Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n.15 – caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito e alla vendita di Prodotti fitosanitari
- D.Lgs. 150/2012: Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.150 – attuazione della direttiva 2009/128/CE, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
- PAN: Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 – Piano di Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei Prodotti fitosanitari
- D.Lgs. 69/2014: Decreto Legislativo 17 aprile 2014, n.69 – disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento 1107/2009
- DPR 290/01: Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290 – procedimenti di autorizzazione per l’immissione in commercio e la vendita di prodotti fitosanitari
- DM 33/18: Decreto del Ministero della Salute n. 33 del 22 gennaio 2018 – regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali
- D.Lgs. 152/06: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 – norme in materia ambientale
- Reg. (CE) 1907/2006: Regolamento (CE) 1907/2006 - stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- D.Lgs. 133/2009: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006
- Reg. (UE) 2020/878: Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 – modifica dell’allegato II del Regolamento REACH 1907/2006
- Reg. (UE) 528/2012: Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 – messa a disposizione sul mercato e uso di biocidi
- D.Lgs. 179/21: Decreto Legislativo 179 del 2 novembre 2021, n.179 – disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n.528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi DPR 392/98: Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.392 – norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione e alla produzione e all’immissione in commercio di presidi medicochirurgici
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Ultimo aggiornamento: 04/02/2026